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Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 41, 42 e 43 della legge 15 giugno 1931 n. 889;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. I concorsi per le nomine del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, che non sia a carico di enti locali, nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica hanno luogo per esami.

2. E' in facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di bandire concorsi generali o per determinate sedi o d'indicare nominativamente, nei bandi di concorso generali alcune sedi riservate alla scelta dei vincitori.

Art. 2

1. Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici agrari e' richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214. Quando il concorso sia bandito per scuole o istituti aventi una determinata specializzazione sara' richiesto il diploma di perito agrario specializzato per il ramo corrispondente.

2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali e' richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

3. Per l'ammissione al concorso a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali e' richiesto un diploma di abilitazione tecnica secondo la specificazione del bando in relazione alla cattedra cui l'assistentato si riferisce.

Art. 3

1. Coloro che aspirano al posto di sottocapo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

  1. a) diploma di tecnico o di artigiano rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano;

  2. b) licenza di Regia scuola industriale o di Regio laboratorio-scuola o di scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione ad operaio qualificato;

  3. c) licenza di Regia scuola professionale industriale di 2° grado.

2. Sono anche ammessi i titoli di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4

1. Al concorso ai posti di maestre di laboratori femminili delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e delle Regie scuole professionali femminili sono ammesse le maestre che abbiano conseguito, a norma dell'art 64 della legge 15 giugno 1931, n. 889, il diploma di abilitazione nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o il diploma rilasciato dalla Scuola superiore fascista di economia domestica, limitatamente al posto di corrispondente specializzazione.

Art. 5

1. Al concorso per sottomaestre di laboratori femminili sono ammesse coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  1. a) diploma di idoneita' professionale conseguito in una Regia scuola professionale femminile, ai sensi dell'art. 63 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

  2. b) licenza di una Regia scuola di tirocinio o professionale femminile o diploma di operaia qualificata.

2. Sono anche validi i titoli di cui all'art. 4.

Art. 6

1. Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo e di vice segretario e' necessario il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

  1. a) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

  2. b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

  3. c) licenza di istituto commerciale:

  4. d) licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Art. 7

1. Per l'ammissione al concorso a posti di applicato e' richiesto uno dei seguenti titoli:

  1. a) diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

  2. b) licenza, di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;

  3. c) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

  4. d) licenza di scuola professionale di 2° grado;

  5. e) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

  6. f) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Art. 8

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di censore di disciplina e' richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori;

  1. a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

  2. b) diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuole agrarie medie;

  3. c) diploma di scuola professionale di 3° grado;

  4. d) diploma di maturita' o di abilitazione di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Art. 9

1. Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina e' richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori;

  1. a) licenza di scuola tecnica agraria o di scuola pratica o speciale di agricoltura;

  2. b) licenza di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

  3. c) licenza di scuola professionale di 2° grado;

  4. d) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

  5. e) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Art. 10

1. Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di assistente, capo officina e sotto capo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, di segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali e di tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.1

Art. 11

1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi e' fissato in 18 anni compiuti alla data del bando di concorso.

2. Il limite massimo di eta' per l'ammissione ai concorsi e' di 30 anni.

3. Il predetto limite massimo e' elevato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e di anni 9 per gli invalidi della guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare.

4. Il limite di 30, 35 o 39 anni e' aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

5. La condizione del limite di eta' non e' richiesta per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole o nei Regi istituti di istruzione tecnica.