Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929-V, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, che ha modificato le disposizioni stesse;
Visto l'art. 1 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la convenienza di apportare ulteriori modifiche alle norme regolamentari di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia con decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. All'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, e' sostituito il seguente:
«Ogni sede notarile che si rende vacante e' messa a concorso fra i notai in esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, da farsi entro tre mesi dalla data in cui perviene la notizia della vacanza allo stesso Ministero.
«I notai che intendono concorrere alla sede vacante debbono far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni da tale pubblicazione, le loro domande e la quietanza di versamento presso un Archivio notarile distrettuale o sussidiario della tassa di concorso nella misura di lire 50. La tassa e' di lire 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a piu' sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.
«Il Ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti ed assunte, ove occorra, le opportune informazioni, provvede nel piu' breve tempo possibile all'assegnazione della sede.
«Qualora partecipino al concorso notai rimasti o raggiunti in sopranumero ovvero notai che si trovino nella posizione indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, il Ministero, nella decisione del concorso, tiene conto dei diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del predetto R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124».123
Art. 2
1. Fino alla cessazione dello stato di guerra il termine entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e la quietanza, di cui al precedente articolo, e' elevato a giorni 90.
Art. 3
1. Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - PUTZOLU - DI REVEL
Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1941-XIX
Atti dei Governo, registro 433, foglio 68. - MANCINI