Gerarchia delle fonti, primato del diritto UE, CEDU
Bozza — da validare
Gerarchia. Costituzione e leggi costituzionali; leggi e atti aventi forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi), leggi regionali nelle materie di competenza (art. 117 Cost.); regolamenti; usi. Criteri per i conflitti: gerarchico, cronologico (art. 15 disp. prel. c.c.), di specialità, di competenza.
Diritto dell'Unione europea. Fondamento: artt. 11 e 117, comma 1, Cost. Il diritto UE direttamente applicabile prevale sul diritto interno incompatibile, anche successivo: il giudice nazionale non applica la norma interna senza attendere l'intervento del legislatore o della Corte costituzionale (Corte giust., Costa c. ENEL, 6/64, 1964; Simmenthal, 106/77, 1978; Corte cost., sent. n. 170 del 1984, Granital). Le norme interne vanno interpretate in modo conforme al diritto UE, comprese le direttive (interpretazione conforme).
Doppia pregiudizialità. Il modello Granital (non applicazione da parte del giudice comune, controlimiti riservati alla Corte costituzionale) è stato integrato. Quando una legge contrasta sia con la Costituzione sia con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il giudice comune può sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 269 del 2017); la scelta tra questione di costituzionalità e non applicazione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, spetta al giudice comune (sentt. nn. 20 e 63 del 2019). La stessa Corte costituzionale può rinviare in via pregiudiziale alla Corte di giustizia (ord. n. 117 del 2019). Secondo Corte cost., sent. n. 71 del 2026, i rapporti tra i due ordinamenti sono improntati a un "concorso di rimedi": la questione è proponibile anche quando il contrasto riguarda una norma di diritto derivato e, sul versante interno, un principio costituzionale, "sempre che ricorra un tono costituzionale"; la Costituzione e il diritto dell'Unione possono formare un "parametro integrato" ex art. 117, comma 1, Cost.; resta al giudice comune la scelta del rimedio (v. anche sentt. nn. 15/2024 e 181/2024, richiamate dalla 71/2026).
Controlimiti. I principi supremi dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona restano un limite all'ingresso del diritto UE (Corte cost., sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984, 232 del 1989, 238 del 2014). La verifica spetta alla sola Corte costituzionale (sent. n. 115 del 2018), che vi ricorre come "strumento eccezionale", dopo aver proposto alla Corte di giustizia come accomodare quei principi nel diritto dell'Unione (ord. n. 24 del 2017, caso Taricco; sent. n. 71 del 2026). Per la Corte di giustizia, l'obbligo di disapplicazione cede al principio di legalità dei reati e delle pene (Corte giust., M.A.S. e M.B., C-42/17, 2017).
Direttive non attuate. Una direttiva non attuata non può di per sé creare obblighi a carico di un privato, né imporre al giudice di non applicare, in una controversia tra privati, la norma interna contrastante sulla sola base della direttiva (Corte giust., Faccini Dori, C-91/92, 1994; Smith, C-122/17, 2018). Restano: l'interpretazione conforme del diritto interno, nei limiti del divieto di interpretazione contra legem; l'efficacia verticale delle disposizioni incondizionate e sufficientemente precise nei confronti dello Stato e degli enti a esso riconducibili; la responsabilità dello Stato per mancata attuazione (Francovich, C-6/90 e C-9/90, 1991). Tra privati, la norma interna va non applicata quando contrasta con un principio generale o con un diritto della Carta che la direttiva si limita a concretizzare (Kücükdeveci, C-555/07, 2010; Max-Planck, C-684/16, 2018).
CEDU. Le norme CEDU, come interpretate dalla Corte EDU, integrano il parametro dell'art. 117, comma 1, Cost. come "norme interposte": il giudice non disapplica la legge interna contrastante ma, se l'interpretazione conforme è impossibile, solleva questione di legittimità costituzionale (Corte cost., sentt. nn. 348 e 349 del 2007).
Cosa fare con gli strumenti. Per una norma interna di attuazione di una direttiva, recupera anche la direttiva
(fonte eurlex) e la giurisprudenza della Corte di giustizia che la interpreta. Per i contrasti con il diritto UE,
cerca le decisioni della Corte costituzionale che citano la disposizione (get_citations, direzione in): una
declaratoria per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione al diritto UE ha efficacia erga omnes.
Fonti. Artt. 11, 117 Cost.; art. 288 TFUE; art. 15 disp. prel. c.c.; Corte giust. 6/64, 106/77, C-6/90 e C-9/90, C-91/92, C-555/07, C-42/17, C-122/17, C-684/16; Corte cost. 183/1973, 170/1984, 232/1989, 348/2007, 349/2007, 238/2014, ord. 24/2017, 269/2017, 115/2018, 20/2019, 63/2019, ord. 117/2019, 15/2024, 181/2024, 71/2026.