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Sez. 2, Sentenza n. 3667 del 13/04/1987 (Rv. 452600 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - DECISIONE DI ALCUNE DOMANDE - RINVIO DELLA DECISIONE PER LE ALTRE - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DA PARTE DEL GIUDICE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452600-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - DECISIONE DI ALCUNE DOMANDE - RINVIO DELLA DECISIONE PER LE ALTRE - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DA PARTE DEL GIUDICE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 277 cod. proc. civ. dispone che la pronuncia giurisdizionale sul merito sia, di norma, unica e tale da definire il giudizio con una sola sentenza, ma ammette, in deroga a questo principio, la facoltà per il giudice di decidere immediatamente su alcune soltanto delle domande e di rinviare la decisione delle altre allo esito di ulteriori acquisizioni probatorie, facoltà che, se esercitata, non può formare oggetto di Sindacato in Sede di in Sede di legittimità. (Conf 4603/85, mass n 442057; (Conf 133/82, mass n 417828; (Conf 4987/81, mass n 415773; (Conf 1811/81, mass n 412491; (Conf 2265/75, mass n 376074; (Conf 2427/65, mass n 314524).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)