Sez. 4, Sentenza n. 3439 del 12/02/1997 Ud. (dep. 15/04/1997) Rv. 208524 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ. - Integrazione della specifica normativa antinfortunistica - Violazione della norma - Colpa.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
L'art. 2087 cod. civ. ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro. Il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)