Sez. L, Sentenza n. 6776 del 06/08/1987 (Rv. 454981 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - ART. 2 LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91 - ELEMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - INCIDENZA DELLA CONTINGENZA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - ART. 2 LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91 - ELEMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - INCIDENZA DELLA CONTINGENZA - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2 della legge 31 marzo 1977 n. 91, pur vietando il conglobamento nella retribuzione dei miglioramenti legati alle variazioni del costo della vita e stabilendo che essi non possono neppure dar luogo a ricalcoli in tempi differiti, non impedisce di tener conto della contingenza ai fini della Determinazione dei vari elementi accessori alla retribuzione stessa, poiché, prevedendo che i miglioramenti della contingenza su detti elementi non possono operare in modo diverso ed oltre i limiti risultanti dalla contrattazione collettiva prevalente - individuata negli accordi confederali per il settore dell'industria 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 - presuppone, sia pure entro tali limiti, l'influenza di siffatte variazioni ai fini della Determinazione della base di computo di questi elementi accessori. Conseguentemente deve essere provata dal datore di lavoro - nei cui confronti il lavoratore abbia agito per la condanna del pagamento delle suddette indennità accessorie - l'eventuale difformità della normativa contrattuale, che prevede i suddetti emolumenti (nella specie, indennità di trasferta e pasti) rispetto alla normativa prevalente contemplata dagli indicati accordi interconfederali (difformità da cui deriva ex art. 2, primo comma, legge n. 91 cit. L'inefficacia della disposizione contrattuale che prevede gli effetti della variazione del costo della vita o di altra Forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione). (V 2378/86, mass n 445501; (V 3102/84, mass n 435142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)