Sez. L, Sentenza n. 410 del 24/01/1990 (Rv. 464960 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - ART. 2 DELLA LEGGE N. 91 DEL 1977 - PORTATA - INCIDENZA DELLA CONTINGENZA SULL'INDENNITÀ DI TRASFERTA E DI COSTO PASTI - DOMANDA RELATIVA DEI LAVORATORI - ONERE PROBATORIO DEI MEDESIMI - OGGETTO - ECCEZIONE DI DIFFORMITÀ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RISPETTO AGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DEL 15 GENNAIO 1957 E 25 GENNAIO 1977 - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - ART. 2 DELLA LEGGE N. 91 DEL 1977 - PORTATA - INCIDENZA DELLA CONTINGENZA SULL'INDENNITÀ DI TRASFERTA E DI COSTO PASTI - DOMANDA RELATIVA DEI LAVORATORI - ONERE PROBATORIO DEI MEDESIMI - OGGETTO - ECCEZIONE DI DIFFORMITÀ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RISPETTO AGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DEL 15 GENNAIO 1957 E 25 GENNAIO 1977 - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
L'art. 2 della legge n. 91 del 1977 non impedisce di tener conto della contingenza ai fini della Determinazione dei vari elementi accessori della retribuzione, poiché, prevedendo che i miglioramenti della contingenza stessa non possono operare in modo diverso ed oltre i limiti risultanti dalla prevalente contrattazione collettiva, individuata negli accordi interconfederali nel settore dell'industria del 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1977, presuppone, sia pure entro tali limiti, l'influenza di siffatte variazioni ai fini della Determinazione della base di computo di questi emolumenti. Pertanto, i lavoratori che agiscano per ottenere differenze retributive correlate all'incidenza della contingenza sull'indennità di trasferta e di costo pasti, null'altro hanno da provare se non che la contrattazione collettiva che li riguarda statuisce nei loro confronti la computabilità delle variazioni del costo della vita su quelle indennità, mentre l'eventuale difformità di tale contrattazione rispetto ai suindicati accordi si atteggia come un fatto modificativo, impeditivo estintivo del diritto vantato, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., ricade sul datore di lavoro convenuto, che eccepisca l'inefficacia o la minore incidenza della contingenza sul computo delle menzionate indennità, l'Onere di provare la sussistenza di detta difformità. (V 6776/87, mass n 454981; (V 2378/86, mass n 445501; (V 3102/84, mass n 435142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 15/01/1957, Contr. Coll. 25/01/1977, Legge 31/03/1977 num. 91 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)