Sez. L, Sentenza n. 2378 del 05/04/1986 (Rv. 445501 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA DI ALTRA MONTAGNA - DI CONTINGENZA - ART. 2 D.L. 1 FEBBRAIO 1977 N. 12 - ABOLIZIONE DELLE COSIDDETTE SCALE MOBILI ANOMALI - ESTENSIONE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA DI ALTRA MONTAGNA - DI CONTINGENZA - ART. 2 D.L. 1 FEBBRAIO 1977 N. 12 - ABOLIZIONE DELLE COSIDDETTE SCALE MOBILI ANOMALI - ESTENSIONE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per la applicazione dell'indennità di contingenza), convertito - con modificazioni - con legge 31 marzo 1977 n. 91, ha abolito le cosiddette scale mobili anomale (le quali, percentualizzando la contingenza, dispongono il suo inglobamento nella retribuzione ed il conseguente calcolo, anche sulla contingenza conglobata, dei successivi scatti), stabilendo per tutti l'applicabilità del sistema previsto dagli accordi interconfederali dei lavoratori della industria, ma - come si desume dal terzo periodo del primo comma dello stesso articolo, il quale non dispone alcun divieto, rimandando alla normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali - non ha impedito la possibilità di tener conto della contingenza ai fini della Determinazione degli elementi accessori della retribuzione (nella specie, indennità di trasferta e concorso pasti). (V 6276/85, mass n 443386; (V 3102/84, mass n 435142; (V 475/84, mass n 432708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)