Sez. L, Sentenza n. 4396 del 13/05/1987 (Rv. 453129 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*
A differenza dell'ipotesi di ammissione alla integrazione salariale ordinaria, considerata dall'art. 1, n. 1, lett. A), della legge 20 maggio 1975 n. 164, l'esenzione dal contributo addizionale, posto a carico delle imprese che si avvalgono della integrazione, prevista dall'art. 12 n. 2 stessa legge, presuppone che la sospensione o la riduzione della attività lavorativa sia riferibile ad eventi non soltanto non imputabili all'imprenditore ma anche estranei alla sua sfera psichica sotto il profilo della prevedibilità e, quindi, ad accadimenti dovuti a forza maggiore. Pertanto anche la sospensione dovuta al maltempo in tanto può dar luogo alla predetta esenzione, in quanto in concreto l'intemperie configurino un evento oggettivamente inevitabile ed al di sopra di ogni possibile iniziativa contraria dell'imprenditore, in relazione sia alle sue modalità ed entità, sia all'organizzazione della impresa (nella specie: addetta alla installazione di cavi telefonici): secondo un giudizio, implicante accertamenti e valutazioni di fatto, istituzionalmente demandato al giudice del merito. (Conf 7572/86, mass n 449595; (Conf 864/85, mass n 439046; (Conf 862/85, mass n 439043).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)