Sez. L, Sentenza n. 7572 del 16/12/1986 (Rv. 449595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPRESE INDUSTRIALI - MALTEMPO - INQUADRAMENTO FRA GLI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON IMPUTABILI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPRESE INDUSTRIALI - MALTEMPO - INQUADRAMENTO FRA GLI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON IMPUTABILI - CONDIZIONI.*
Nella formulazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 - il quale prevede che le imprese industriali che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale siano esonerate dal contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dello orario di lavoro determinato da "eventi oggettivamente non evitabili" - tale espressione (adoperata anche dall'art. 8, secondo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427 ai fini dell'esonero dal contributo addizionale a carico delle imprese edili) implica l'assoluta estraneità dell'evento alla sfera psichica dell'imprenditore, sia sotto il profilo dell'imputabilità che sotto quello della prevenibilità, collocandosi l'evento stesso nell'ambito della forza maggiore, in quanto al di fuori e al di sopra di ogni possibile iniziativa contraria dell'imprenditore, anche sotto il profilo della preventiva adozione di opportuni rimedi. Pertanto, in relazione alle imprese industriali, il maltempo - che è invece generalmente idoneo a costituire titolo di esonero dal contributo addizionale nei confronti delle imprese edilizie - in tanto può rientrare fra gli eventi oggettivamente non evitabili, in quanto presenti i caratteri di un accadimento esorbitante dal normale andamento stagionale e tale, per la sua imponderabilità ed eccezionalità, da impedire qualsiasi lavoro esterno ed un diverso impiego del personale; il che va accertato nei singoli casi concreti, anche attraverso presunzioni semplici, tenendo conto dell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro e della specifica attività lavorativa nonché della normale diligenza esigibile dall'imprenditore. (V 864/85, mass n 439046; (V 862/85, mass n 439043; (V 862/85, mass n 439044; (V 6098/83, mass n 403897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)