Sez. U, Sentenza n. 23645 del 21/12/2004 (Rv. 578364 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE | Norma dettante i criteri determinativi della giurisdizione - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Effetti della pronuncia di incostituzionalità sui giudizi in corso - Sussistenza - Differenze con la sopravvenuta abrogazione - Fondamento - Fattispecie in tema di giurisdizione nella materia dei pubblici servizi.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima - a differenza di quella abrogata - non può essere assunta, data l'efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale, a canone di valutazione di situazioni anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, salvo che tali situazioni non siano definitivamente consolidate. (Principio espresso con riferimento a Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)