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Sez. U, Ordinanza n. 14542 del 12/07/2005 (Rv. 581978 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia, promossa dopo l'1 luglio 1998 e prima del 10 agosto 2000, tra una ASL ed una società di capitali - Controversia avente ad oggetto l'adeguamento del corrispettivo sulla base di criteri prefissati - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Inapplicabilità a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 292 del 2000) - Applicabilità dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581978-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia, proposta dopo l'1 luglio 1998, ma prima del 10 agosto 2000, avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute a titolo di mancato adeguamento delle tariffe in materia di compensi per le prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione stipulata tra un'azienda (unità) sanitaria locale ed una società di capitali, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 1978, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poichè l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi, ha fatto salva la giurisdizione del giudice ordinario per quelle concernenti la determinazione di canoni che non implicano l'esercizio di un potere discrezionale da parte della P.A., come accade nel caso di controversia concernente il mancato aggiornamento delle tariffe sulla base del tasso di inflazione programmato, che riguarda la quantificazione del corrispettivo in una misura da accertare senza margini di discrezionalità, sulla base di criteri prefissati. In relazione a dette controversie non trova infatti applicazione nè la disciplina sulla giurisdizione dettata dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, dichiarata illegittima, "in parte qua", dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, nè la disciplina, sostitutiva di quella dichiarata illegittima, e priva di efficacia retroattiva, di cui all'art. 7 legge n. 205 del 2000, perché - essendo entrata in vigore solo a partire dal 10 agosto 2000 - vi osta il principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)