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Sez. 5, Ordinanza n. 6519 del 03/11/2011 Cc. (dep. 17/02/2012) Rv. 251929 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA | Decreto di sequestro preventivo - Omissione della contestuale informazione di garanzia - Nullità del provvedimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251929-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INFORMAZIONE DI GARANZIA

L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)