Sez. 3, Sentenza n. 1970 del 26/04/1996 Cc. (dep. 24/05/1996) Rv. 205465 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Contestuale informazione di garanzia - Presenza di tutti i requisiti richiesti per l'informazione di garanzia - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità relativa - Sussistenza - Annullamento del sequestro - Necessità - Fattispecie in caso di omissione dell'avviso di nomina del difensore di ufficio e dell'invito alla nomina del difensore di fiducia.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere
In materia di sequestro preventivo, quando la misura sia emessa prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, come primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, è necessario che il provvedimento contenga tutti i requisiti dell'informazione di garanzia e la mancanza di uno di questi determina la nullità relativa del sequestro ed il suo annullamento, quando questa sia tempestivamente eccepita (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro di un immobile per illeciti urbanistici che non conteneva pur dovendo valere anche quale informazione di garanzia, l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 365, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)