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Sez. 4, Sentenza n. 15739 del 14/03/2008 Cc. (dep. 16/04/2008) Rv. 239737 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Nullità derivante da asserita violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - A regime intermedio - Onere di eccezione immediatamente dopo la nomina del difensore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239737-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)