Sez. 3, Sentenza n. 21284 del 19/03/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 224517 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Procura speciale per la costituzione conferita in primo grado - Immanenza di tale costituzione nei gradi successivi - Possibilità del difensore di resistere all'impugnazione, presentare conclusioni e nota spese - Sussistenza - Ragione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE
La costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensiva, come proporre domande o impugnare la sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)