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Sez. 5, Sentenza n. 11657 del 22/09/1997 Ud. (dep. 16/12/1997) Rv. 209260 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Tempestiva costituzione in primo grado - Mancanza di rituale opposizione "in limine" - Contestazione nei giudizi successivi - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209260-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE

La costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, senza una rituale opposizione "in limine", e mantenuta nel giudizio di primo grado, rende stabile il rapporto civilistico intervenuto tra le parti e preclude la proposizione delle questioni relative alla "legitimatio ad processum" non dedotte nei termini. La costituzione di parte civile, una volta ammessa in primo grado, non può essere più contestata nei giudizi successivi, sia per quel che concerne la titolarità del diritto o la rappresentanza dell'avente diritto, sia per quanto attiene alle finalità stesse della costituzione; ne consegue la non impugnabilità, neppure con la sentenza - per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - dei provvedimenti di esclusione della parte civile e di quelli, anche impliciti, di ammissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 88 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)