Sez. L, Sentenza n. 4213 del 13/11/1976 (Rv. 382888 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DECORRENZA - INTERRUZIONE - DISCIPLINA GENERALE DEL CODICE CIVILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DECORRENZA - INTERRUZIONE - DISCIPLINA GENERALE DEL CODICE CIVILE.*
A norma dell'art 112, secondo comma, DPR 30 giugno 1965 n 1124, l'Azione per riscuotere i premi di Assicurazione e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento. L'interruzione della prescrizione e soggetta alla disciplina generale del codice civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)