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Sez. L, Sentenza n. 2904 del 11/05/1984 (Rv. 434956 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DELL'INAIL - TERMINE TRIENNALE - ATTI DIVERSI DAL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434956-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DELL'INAIL - TERMINE TRIENNALE - ATTI DIVERSI DAL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l'Azione per conseguire le prestazioni assicurative "si prescrive nel termine di tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sull'interruzione, sono perciò applicabili - in Mancanza di un'espressa ed univoca volontà contraria del legislatore - anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza. Consegue che la stessa prescrizione triennale, al pari di quella (annuale) concernente la riscossione dei premi assicurativi, è interrotta anche da Atti (nella specie, lettere di sollecito inviate dal patronato dell'infortunato) diversi dal promovimento dell'Azione giudiziaria, non potendosi trarre argomento in contrario né dalla formulazione del quarto comma dello stesso art. 112 - che si limita ad aggiungere un caso particolare d'interruzione a quelli normali indicati dal codice civile e che, oltretutto, presuppone la diversità (venuta meno con il R.d.l. 25 marzo 1943 n. 315) tra debitore delle prestazioni assicurative per infortuni agricoli e industriali - né da considerazioni attinenti alla natura del diritto o alla necessità di favorire la raccolta delle prove dell'infortunio o, infine, all'interesse dello stesso infortunato. (V 866/84, mass n 433064; (V 7634/83, mass n 432238; (V 6447/82, mass n 424080; (V 2734/80, mass n 406502; (V 1314/79, mass n 397577; (V 4213/76, mass n 382888; (contra 587/84, mass n 432823; (contra 3348/83, mass n 428241; (contra 1276/83, mass n 426059; (contra 391/83, mass n 425207; (contra 3373/82, mass n 421352; (contra 1650/82, mass n 419483; (contra 1154/82, mass n 419037; (contra 3081/81, mass n 413648; (contra 2077/81, mass n 412796; (contra 5535/80, mass n 409398; (contra 4357/79, mass n 400868; (contra 2502/79, mass n 398827).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Regio Decr. Legge 25/03/1943 num. 315, Legge 05/05/1949 num. 178 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)