Sez. L, Sentenza n. 1314 del 27/02/1979 (Rv. 397576 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PRESCRIZIONE ANNUALE E PRESCRIZIONE DECENNALE NEI CONFRONTI DELL'INAIL - AMBITO DI OPERATIVITA RISPETTIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - PRESCRIZIONE ANNUALE E PRESCRIZIONE DECENNALE NEI CONFRONTI DELL'INAIL - AMBITO DI OPERATIVITA RISPETTIVO.*
Il diritto dell'Inail di accertare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dalla data in cui e sorto l'Obbligo contributivo, mentre la prescrizione annuale prevista dall'art 112 DPR 30 giugno 1965 n 1124 riguarda soltanto l'Azione dell'istituto diretta al soddisfacimento di crediti contributivi gia definitivamente accertati e liquidati. (V 4262/76, mass n 382958; (V 4213/76, mass n 382888; (V 2459/75, mass n 376349; (V 2766/64, mass n 304137).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)