Sez. L, Sentenza n. 2734 del 24/04/1980 (Rv. 406502 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - APPLICABILITA ALLA PRESCRIZIONE PREVISTA DA LEGGI SPECIALI - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - APPLICABILITA ALLA PRESCRIZIONE PREVISTA DA LEGGI SPECIALI - CONDIZIONI.*
La norma dell'ultimo comma dell'art 2943 cod civ - che, fuori dei casi espressamente considerati nei commi precedenti, assegna valore interruttivo della prescrizione ad 'ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitorè - costituisce un principio generale applicabile anche alla prescrizione prevista da una legge speciale, ove questa (nella specie, DPR n 1124 del 1965, sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non contempli alcuna deroga al regime degli Atti interruttivi. (V 4216/76, mass n 382888).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)