Sez. U, Sentenza n. 8573 del 23/08/1990 (Rv. 468993 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICA DI BILANCIO - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICA DI BILANCIO - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE.*
La corresponsione continuativa di un emolumento (nella specie, cosiddetta gratifica di bilancio in favore dei dipendenti della Sede centrale dell'U.A.N.S.F.) nel corso del rapporto di lavoro ed in favore della generalità dei dipendenti è sufficiente a farlo considerare, anche se ammontare variabile, come elemento della retribuzione, sia per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il detto rapporto sia perché un'erogazione liberale da parte dell'imprenditore può giustificarsi solo se occasionale e collegata ad eventi particolari. Infatti, la ripetitività dell'erogazione, pur inizialmente effettuata per unilaterale Determinazione, priva l'erogazione stessa dell'originaria funzione di liberalità, attribuendole quella (diversa) di corrispettivo della prestazione lavorativa dovuto per uso aziendale, riconducibile alla categoria degli Usi negoziali o di fatto, i quali debbono ritenersi inseriti (ex art. 1340 cod. civ.) non già nel contratto collettivo (alle cui eventuali successive modifiche sono insensibili), ma - salva un'espressa volontà contraria delle parti - in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo o derogativo (in melius per il lavoratore della contrattazione collettiva. (V 3220/88, mass n 458666; (V 5870/85, mass n 443051; (V 953/78, mass n 390283).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)