Sez. 5, Sentenza n. 4060 del 21/03/2001 (Rv. 544983 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Obbligazione tributaria del socio - Determinazione - Sulla base del reddito definito in capo alla società - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
L'obbligazione tributaria al pagamento dell'IRPEF da parte del socio, va necessariamente determinata sulla base del reddito definito in capo alla società, dal che consegue che, allorquando quest'ultimo venga rettificato, sorga il connesso diritto del socio ad una proporzionale modifica del proprio imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)