Sez. 5, Sentenza n. 14587 del 20/11/2001 (Rv. 550397 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società indicate nell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi dalle stesse presentate - Impugnazioni separate - Della società per il reddito d'impresa assoggettato ad ILOR e del socio relativamente al suo reddito di partecipazione soggetto ad IRPEF - Rapporti fra le due cause - Connessione - Sussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la connessione (per la quale depongono l'art. 5, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - come già l'art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, l'art. 6, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 40, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973) esistente tra il giudizio di opposizione instaurato dalla società di persone avverso l'accertamento del reddito d'impresa ai fini dell'applicazione dell'ILOR ed il giudizio separatamente instaurato dal socio in opposizione all'accertamento notificatogli ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, ed avente ad oggetto il suo reddito di partecipazione alla predetta società, non comporta che il socio sia parte necessaria del giudizio di opposizione proposto dalla società contro l'accertamento del suo reddito d'impresa. Ne deriva che, se il socio non abbia spiegato un intervento adesivo in quel giudizio, e non abbia acquistato la qualità di parte in esso, il giudicato che si formi nei rapporti tra la società e l'erario in relazione all'ILOR non è opponibile al socio medesimo, per l'IRPEF da questi dovuta sui redditi posseduti nel periodo, i quali comprendono quello di partecipazione alla società; e ciò in ragione dei limiti soggettivi del giudicato, stabiliti dall'art. 2909 cod. civ.. Pertanto, da un lato, il socio deve considerarsi libero di svolgere nel giudizio in cui è parte, e che ha per oggetto l'IRPEF, ogni difesa, anche con riguardo all'esistenza ed alla consistenza del suo reddito di partecipazione, posto che una diversa soluzione comporterebbe una lesione del suo diritto di difesa, costituzionalmente protetto (art. 24 Cost.); dall'altro, la causa del socio non può considerarsi pregiudicata da quella separatamente proposta dalla società, con l'ulteriore conseguenza che non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio, a norma degli artt. 295 cod. proc. civ. e 1 cpv, D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)