Sez. 5, Sentenza n. 1946 del 12/02/2001 (Rv. 543788 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Accertamento del reddito della società - Relativo avviso - Notifica ai singoli soci - Necessità - Esclusione - Definitività dell'accertamento del reddito societario - Preclusione alla contestazione nel merito dell'accertamento del reddito di partecipazione da parte del socio - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata, di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la unitarietà dell'accertamento ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società e ai fini delle imposte sui redditi dei singoli soci, prescritta dall'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non comporta che l'accertamento stesso debba essere, a pena di nullità, notificato, oltre che alla società, ai singoli soci, che sono privi di legittimazione processuale nel giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale. Tuttavia deve ritenersi sempre consentita al socio, allorché gli sia notificato l'avviso di rettifica del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i propri diritti nel modo più pieno e, quindi, anche contestando nel merito l'accertamento del suo reddito di partecipazione, a nulla rilevando che nel frattempo l'accertamento del reddito societario sia divenuto definitivo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)