Sez. 1, Sentenza n. 3185 del 02/04/1987 (Rv. 452251 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
In tema di contenzioso tributario, prima della riforma introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, configurano controversie di estimazione semplice, come tali sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario e devolute all'esclusiva cognizione delle commissioni tributarie, anche in materia d'imposta di famiglia, quelle nelle quali l'indagine sull'esistenza e sull'entità dei presupposti impositivi si traduce in una mera valutazione di dati e di elementi materiali costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, come quelle relative all'esistenza del cespite o della entità del reddito tassabile. Sono invece di estimazione composta o complessa le indagini che importano la soluzione di questioni giuridiche, ovvero l'interpretazione di leggi o di regolamenti, Atti o contratti, nel senso che la sussistenza dei presupposti impositivi o l'attività interpretativa o anche la valutazione di elementi probatori offerti, implichi necessariamente anche l'interpretazione del significato e della portata di norme di legge. Pertanto, rimane sottratta alla Competenza dell'a.G.o., in quanto afferente ad estimazione semplice, la pretesa del contribuente diretta a far accertare gli elementi temporali della attività edilizia posta alla base dell'accertamento della capacità contributiva, richiedendo soltanto la rilevazione di dati di fatto. (V 3022/83, mass n 427944; (V 4185/81, mass n 414853; (V 493/80, mass n 403881; (V 3549/76, mass n 382304).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)