Sez. U, Sentenza n. 3216 del 19/07/1977 (Rv. 386732 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISPETTIVE FUNZIONI - COMPATIBILITA - SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISPETTIVE FUNZIONI - COMPATIBILITA - SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
La rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento di danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiche la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa: conseguentemente essi sono giuridicamente compatibili, e pertanto sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si e verificato l'evento dannoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)