Sez. 3, Sentenza n. 12966 del 16/06/2005 (Rv. 582062 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno subito dall'allievo - Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri "ex" art. 2048, secondo comma, cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
La presunzione di responsabilità' posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso; ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, nel momento in cui lo stesso si trovi sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (nell'ipotesi in cui non venga dedotta anche una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma incombe sul danneggiato l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè l'illecito subito da parte di un altro soggetto. Una volta fornita detta prova, trova applicazione la presunzione di colpa di cui alla norma citata e incombe sull'affidatario l'onere di provare il fatto impeditivo, cioè di non aver potuto evitare il verificarsi del danno, nonostante la predisposizione delle necessarie cautele.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)