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Sez. 1, Sentenza n. 14460 del 10/10/2002 (Rv. 557810 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI | Posizione del terzo nominato - Assunzione retroattiva degli obblighi e dei diritti - Soggetto negoziale - Qualità - Acquisizione - Portata - Impugnazioni - Legittimazione.
Stato
decisa il 2002-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557810-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)