diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6405 del 22/03/2006 (Rv. 588959 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE | Esistenza della persona nominata - Al momento della stipula - Necessità - Esclusione - Al momento della indicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588959-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE

Nel contratto per persona da nominare, con il quale una parte si sia riservata la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dallo stesso, non è richiesto che all'atto della stipulazione ex art. 1401 cod. civ. la persona da nominare sia già esistente, essendo invece necessaria tale esistenza solo nel successivo momento della designazione ex art. 1402 cod. civ., in virtù della quale il terzo nominato subentra nei diritti ed obblighi assunti dall'originario contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1402

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)