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Sez. L, Sentenza n. 1555 del 29/04/1976 (Rv. 380303 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE NEI PERIODI DI MALATTIA O DI CONGEDO MATRIMONIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380303-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE NEI PERIODI DI MALATTIA O DI CONGEDO MATRIMONIALE - INCLUSIONE.*

Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969, n 153 - che nell'elencazione delle somme escluse dalla retribuzione del lavoratore subordinato, sulla quale vanno commisurati i contributi dovuti agli enti previdenziali, non comprende le somme corrisposte dal datore di lavoro nei primi tre giorni di malattia del lavoratore - la retribuzione ordinaria corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, in forza di norme legali o convenzionali, nei periodi di assenza per congedo matrimoniale o per malattia, era sottoposta a contribuzione assicurativa, a norma dell'art 28 del DPR 30 maggio 1955, n 797. (Conf 1995/75, mass n 375700; (Conf 1710/75, mass n 375337; (Conf 1287/75, mass n 374785).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)