Sez. L, Sentenza n. 4517 del 03/08/1979 (Rv. 401025 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE AL LAVORATORE NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE AL LAVORATORE NEL PERIODO DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE.*
Le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente nel cosiddetto periodo di carenza assicurativa sono soggette a contribuzione obbligatoria in favore degli enti previdenziali ed assistenziali, facendo parte della retribuzione imponibile, ai fini indicati, di cui agli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari) - ora sostituiti dall'art 12 della legge n 153 del 1969 -; tale retribuzione, infatti, comprende non soltanto gli emolumenti che trovano riscontro in una specifica prestazione del lavoratore, ma anche tutte le somme versate dal datore di lavoro in adempimento di obblighi imposti da leggi o da convenzioni, ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, con le sole eccezioni di cui alla lettera b) del terzo comma del citato art 27. (V 1287/75, mass n 374785; (Conf 4217/78, mass n 393844; (Conf 1642/78, mass n 391034; (Conf 3847/75, mass n 378081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)