Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1976, causa 63/76
Epigrafe
Nel procedimento 63-76,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour de cassation francese nella causa dinanzi ad essa pendente fra
VITO INZIRILLO, residente in Lione,
e
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON,
domanda vertende sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con riferimento agli assegni per minorati adulti,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori: A. M. Donner, presidente di sezione; J. Mertens de Wilmars e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, si possono riassumere come segue.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
Il sig. Vito Inzirillo, cittadino italiano, residente in Francia ed ivi occupato come lavoratore dipendente, ha chiesto alla Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (in prosieguo: «Caisse») la concessione dell'assegno per minorati adulti, istituito in Francia con legge 13 luglio 1971, n. 563/71, per il figlio Bernardo, nato il 23 settembre 1948.
La Caisse ha respinto la domanda in quanto l'interessato non è cittadino francese. Ritenendo che il rifiuto oppostogli fosse contrario al diritto comunitario, ed in particolare ai regolamenti n. 1612/68 (GU 1968, n. L 257, pag. 2) e n. 1408/71 (GU 1971, n. L 149, pag. 2), Vito Inzirillo ha interposto appello dinanzi alla Cour d'appel di Lione per ottenere l'annullamento dell'atto in questione.
La Cour d'appel di Lione ha tuttavia constatato:
che il regolamento n. 1612/68, ed in particolare il suo art. 7, contempla soltanto i vantaggi sociali direttamente collegati all'impiego ed alle condizioni di lavoro e di retribuzione, senza far menzione di' quelli inerenti alla protezione sociale;
che, sebbene le norme comunitarie non subordinino, per quanto riguarda i cittadini degli Stati membri, l'erogazione dell'assegno ad un requisito di nazionalità, tuttavia la prestazione richiesta non è contemplata dal regolamento n. 1408/71 il quale, pur proteggendo i lavoratori migranti, non prende in considerazione tutte le prestazioni familiari concesse dalla legislazione d'ogni singolo Stato membro. Benché sia versato in Francia come prestazione familiare, l'assegno di cui sopra non ha, in realtà, tale carattere, non essendo destinato a compensare dei carichi di famiglia.
Vito Inzirillo ha allora impugnato la sentenza della Cour d'appel di Lione dinanzi alla Cour de cassation che, con sentenza 26 maggio 1976, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se, a norma del regolamento n. 1408/71, un minorato adulto italiano che non ha mai lavorato in Francia debba fruire dell'assegno per minorati adulti, istituito dalla legge 13 luglio 1971 a favore dei soli cittadini francesi residenti in Francia, qualora vi risieda e suo padre, lavoratore migrante italiano, vi sia occupato.»
punto 2
Copia della sentenza di rinvio è pervenuta alla Corte di giustizia il 7 luglio 1976.
La «Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon», con l'avv. Guillaume Delvolvé, patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla Cour de cassation, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig.na Marie-José Jonczy, in qualità d'agente, hanno depositato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 19 ottobre 1976, essa ha assegnato il presente procedimento alla prima sezione, in conformità all'art. 95, § 1, del regolamento di procedura.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla Caisse d'allocations familiales
paragrafo 1
Secondo la Caisse, dal regolamento n. 1408/71 si può evincere con chiarezza che esso si applica ai regimi di previdenza sociale e non già all'assistenza sociale. L'art. 4 esclude, in effetti, l'assistenza sociale dal campo d'applicazione del regolamento: in forma implicita al n. 1 ed espressamente al n. 4.
paragrafo 2
Per quanto concerne i criteri in base ai quali il diritto comunitario distingue fra previdenza ed assistenza sociale, la Corte ha già avuto modo di affermare che esiste un criterio in sé ben chiaro, ma di applicazione tutt'altro che facile. D'altronde, non è possibile nel caso di specie richiamarsi alle sentenze concernenti l'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 1612/68, visto che sono qui in discussione soltanto i regolamenti n. 3 e n. 1408/71.
paragrafo 3
A parere della Caisse, le sentenze concernenti i due regolamenti testé citati permettono di affermare quanto segue:
paragrafo 4
Rientra nell'assistenza sociale ogni legislazione che assuma lo stato di bisogno come criterio essenziale d'applicazione, astraendo da qualsiasi requisito collegato a periodi di lavoro, d'affiliazione ad enti previdenziali o di contribuzione; rientra invece nella previdenza sociale ogni legislazione che, abbandonato l'apprezzamento del caso singolo, caratteristico dell'assistenza, attribuisca ai beneficiari una posizione legalmente definita.
Quando si tratta di legislazioni che possono rientrare nell'una o nell'altra delle già menzionate categorie, si applica un criterio distintivo sussidiario in base al quale si considerano come attinenti alla previdenza sociale le legislazioni che riguardano lavoratori subordinati o assimilati che abbiano svolto attività lavorativa in uno Stato membro, vi risiedano e beneficino del suo regime di previdenza sociale, e come attinenti all'assistenza sociale le legislazioni che riguardano persone le quali, per invocarne i vantaggi, possano far valere unicamente il proprio stato di indigenza.
paragrafo 5
Per determinare come questi criteri si possano applicare nel caso di specie, occorre esaminare separatamente i due aspetti sotto cui il problema si presenta. Da un lato, si tratta di accertare se, a prescindere dalla sua posizione familiare il sig. Bernardo Inzirillo, minorato adulto italiano che non ha mai lavorato in Francia, può validamente affermare che, nei suoi confronti, la legge 13 luglio 1971 fa parte del sistema di previdenza sociale francese. Dall'altro lato, in caso di soluzione negativa, occorrerebbe accertare se la predetta legge faccia parte del summenzionato sistema in considerazione dei diritti spettanti al padre dell'Inzirillo, lavoratore migrante italiano occupato in Francia.
paragrafo 6
a) Circa il primo punto, è manifesto che, tenuto conto del suo dettato, la legge 13 luglio 1971 fa parte, nei confronti di Bernardo Inzirillo, considerato individualmente, d'un sistema d'assistenza sociale e non di previdenza sociale. Il testo stesso dell'art. 7, 1o comma, della legge non lascia alcun dubbio al riguardo. Alcune disposizioni della legge contengono, innegabilmente, dei riferimenti al sistema di previdenza sociale, riferimenti che tuttavia non modificano affatto la conclusione di cui sopra. Così, per esempio, l'art. 7, 3o comma, dispone che quanti fruiscono, in base al regime di previdenza sociale, d'una prestazione inferiore all'assegno in esame, hanno il diritto di percepire la differenza. Ma se, in forza dei principi enunciati dalla Corte, l'assegno costituisce per costoro una prestazione di previdenza sociale, esso perde tale natura nei confronti di coloro che non vantano alcun diritto al regime di previdenza sociale.
Ammesso e non concesso, d'altronde, che l'assegno fosse da considerarsi, per assurdo, come una prestazione di previdenza sociale, Bernardo Inzirillo non potrebbe beneficiarne a norma dell'art. 4, nn. 1 e 2 del regolamento n. 1408/71. L'assegno in questione viene infatti richiesto a titolo di prestazione familiare. Ora, se è esatto che l'art. 4, n. 1, lett. h), si riferisce alle «prestazioni familiari», non è men vero che emanando questa disposizione gli autori del regolamento non hanno inteso considerare la totalità di queste prestazioni. Come si può evincere dall'art. 1, lett. u), dello stesso regolamento essi hanno preso in considerazione unicamente le categorie di prestazioni esistenti alla data d'emanazione del regolamento: essi si sono basati su di una lista ben definita di prestazioni ed hanno operato una scelta fra le prestazioni di cui s'è tenuto conto e quelle di cui non s'è tenuto conto. Così stando le cose, è giocoforza ammettere che gli autori del regolamento non potevano riferirsi a prestazioni che alla data in cui il regolamento fu emanato (14 giugno 1971) non esistevano ancora: tale è precisamente il caso dell'assegno controverso, che è stato istituito dalla legge 13 luglio 1971.
Questa conclusione non risulta infirmata dalle sentenze con cui la Corte di giustizia ha dichiarato che il termine «legislazione», contenuto nel regolamento n. 3, si applica ad ogni legislazione di previdenza sociale, anche se entrata in vigore dopo il regolamento e non notificata nelle forme contemplate da quest'ultimo. Le legislazioni menzionate nelle suddette sentenze non erano, infatti, di natura differente da quelle considerate nel regolamento stesso mentre nel caso di specie la prestazione controversa ha carattere completamente nuovo e non si ricollega ad alcuna delle prestazioni esistenti alla data d'emanazione del regolamento.
Così, in mancanza di qualsiasi convenzione internazionale e di qualsiasi disposizione legislativa che consenta di erogarlo agli stranieri, l'assegno deve venire riservato ai cittadini francesi.
b) La soluzione testé illustrata si impone altresì con riguardo al secondo aspetto del problema, se si vuole accertare quali diritti possa far valere Bernardo Inzirillo, non a nome proprio, ma sulla base dei diritti spettanti a suo padre in virtù del regime di previdenza sociale. Si tratterebbe allora di vedere se Vito Inzirillo, cittadino italiano, occupato in Francia e sottoposto al sistema previdenziale francese, possa pretendere che suo figlio fruisca dell'assegno in questione, in quanto membro della famiglia ed a titolo delle prestazioni familiari dovute al padre.
Ora, in primo luogo, l'assegno litigioso, introdotto da una legge posteriore al regolamento, non può essere contemplato da quest'ultimo. In secondo luogo, se le prestazioni familiari sono state istituite nell'interesse del nucleo familiare e sono pertanto stabilite in funzione dei figli a carico, esse sono tuttavia corrisposte soltanto se il titolare, vale a dire la persona cui compete il diritto alla prestazione, è in possesso di determinati requisiti. Ciò non si riscontra nel caso di specie in quanto Vito Inzirillo non può dichiararsi titolare della prestazione in esame, né sostenere che il figlio va considerato come un figlio a carico. In realtà:
Il diritto francese esclude che una persona d'età superiore ai 20 anni (nella fattispecie Bernardo Inzirillo) anche se minorata, possa, a termini della legislazione di previdenza sociale, essere considerata come uh figlio a carico.
L'eventuale titolare /della prestazione dovrebbe essere Bernardo Inzirillo stesso, e non già suo padre. Di conseguenza, sarebbe in gioco soltanto la previdenza sociale di cui può eventualmente fruire, come adulto, Bernardo Inzirillo. I diritti spettanti a suo padre, a titolo di previdenza sociale, non possono pertanto venir presi in considerazione, nel caso di specie.
Ora, come s'è già visto, Bernardo Inzirillo non è, per quanto lo concerne direttamente, in possesso dei requisiti necessari per poter vantare un diritto all'assegno controverso.
La Caisse ritiene quindi che la questione sottoposta alla Corte dovrebbe essere risolta in senso negativo.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee
paragrafo 1
La Commissione osserva che il problema sostanziale che si pone nel caso di specie consiste nell'accertare se, in forza del regolamento n. 1408/71, un adulto che non sia né sia mai stato lavoratore migrante nel senso di cui al predetto regolamento, ma sia figlio d'un lavoratore migrante, abbia diritto, a causa della posizione del padre, agli assegni per minorati istituiti dalla legislazione d'uno Stato membro in favore dei soli cittadini.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, tale problema solleva in realtà due questioni distinte:
paragrafo 3
da una parte, si tratta di accertare se la persona in esame rientri nel campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71 e più precisamente se, pur non essendo lavoratore, ella possa tuttavia essere considerata come «familiare» ai sensi del predetto regolamento;
dall'altra parte, si tratta di stabilire se il regolamento n. 1408/71 permetta di superare il requisito della nazionalità e di garantire la parità di trattamento dei familiari d'un lavoratore occupato in uno Stato membro con i cittadini di tale Stato, nei confronti d'una legislazione che faccia dipendere il diritto all'assegno non già dall'assicurazione sociale del lavoratore, bensì dalla residenza delle persone tutelate. Tuttavia, quest'ultima questione non si porrebbe se non in caso di soluzione affermativa d'una questione preliminare, e precisamente della questione concernente l'appartenenza della disciplina legislativa in esame al campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 4
La Commissione nota, d'altro lato, con rammarico che la questione sottoposta alla Corte non contiene alcun riferimento al regolamento n. 1612/68. Sebbene dinanzi alla Cour d'appel di Lione il sig. Inzirillo abbia invocato tanto il predetto regolamento quanto il regolamento n. 1408/71, di fronte alla Cour de cassation egli si è fondato soltanto su quest'ultimo. Secondo la sentenza impugnata per cassazione, sentenza emessa il 22 gennaio 1975 dalla Cour d'appel di Lione, l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 non poteva aver rilievo nel caso di specie in quanto avrebbe riguardato esclusivamente i vantaggi sociali collegati all'impiego e alle condizioni di lavoro e di retribuzione. Tuttavia, in epoca posteriore, la Corte di giustizia, chiamata a pronunziarsi su una questione pregiudiziale concernente fra l'altro l'interpretazione di questo stesso articolo, ha affermato, nella sua sentenza 30 settembre 1975 (causa 32-75) che la sfera d'applicazione «ratione materiae» dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 va delimitata in guisa da comprendere «tutti i vantaggi sociali e fiscali, a prescindere dal fatto che essi siano connessi o meno al contratto di lavoro …» (Racc. 1975, pag. 1085).
paragrafo 5
Ciò detto, la Commissione ricorda, d'altronde che, secondo la giurisprudenza della Corte, non ci si deve irrigidire in un formalismo incompatibile con la natura dei meccanismi creati dall'art. 177 del trattato CEE; al contrario, occorre fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili ai fini della sua decisione. Tenuto presente questo principio e viste le considerazioni che precedono, si potrebbe dunque rispondere alla Cour de cassation enucleando dal testo del provvedimento di rinvio le tre questioni seguenti:
paragrafo 6
«1. Se un regime di assegni per minorati istituito da una legislazione nazionale rientri nella sfera d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
2. Se il figlio adulto e minorato d'un lavoratore migrante, cioè una persona che a causa della sua menomazione non è in grado di acquisire essa stessa la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71, vada considerato, a dispetto della sua età, come un familiare d'un lavoratore nel senso di cui al predetto regolamento.
3. Se il regolamento n. 1408/71 consenta di garantire ai familiari d'un lavoratore migrante occupato in uno Stato membro la parità di trattamento con i cittadini di tale Stato di fronte ad una legislazione che fa dipendere un diritto ad assegni non già dall'assicurazione sociale del lavoratore, bensì dalla residenza delle persone tutelate.»
paragrafo 7
Affrontando il merito delle suddette questioni, la Commissione osserva in particolare quanto segue:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 1) Sulla prima questione
paragrafo 1
Sottoponendo ad esame la legge francese 13 luglio 1971 si può osservare che, considerata la definizione piuttosto ampia della cerchia dei beneficiari, essa perseun duplice, se non addirittura un triplice scopo.
paragrafo 2
Essa intende innanzitutto creare una prestazione che permetta di compensare i carichi di famiglia inevitabilmente connessi all'esistenza d'una persona gravemente minorata, quale che sia la sua età. Istituendo anche un assegno per i minorati adulti (art. 7), la legge consente a costoro di beneficiare costantemente d'un regime di protezione sociale.
paragrafo 3
Inoltre, sempre nell'intento di attribuire ai minorati adulti un diritto legalmente riconosciuto, la legge contempla, per l'assicurazione-malattia, l'affiliazione d'ufficio al regime dell'assicurazione volontaria in modo da evitare qualsiasi soluzione di continuità nella copertura dei rischi di malattia. Si sarebbe potuto evidentemente anche disporre che la persona gravemente minorata continuasse, pur dopo aver raggiunto i 20 anni, a beneficiare dell'assicurazione-malattia dei suoi genitori, ma ciò avrebbe comportato il rischio che, una volta scomparsi i genitori, il minorato, non potendo vantare un proprio diritto autonomo alle prestazioni di previdenza sociale, dovesse interamente far conto, in caso di malattia, sulla sola assistenza sociale. Così, creando un sistema di protezione sociale per i minorati, la legge in esame ha inteso accordare loro un diritto legalmente riconosciuto in sostituzione dell'assistenza sociale cui essi potevano far ricorso in passato.
paragrafo 4
Infine, con l'istituzione dell'assegno in questione, la legge francese ha pure inteso garantire un reddito ai beneficiari di prestazioni di previdenza sociale colpiti da incapacità lavorativa permanente che sarebbero altrimenti tutelati in modo insufficiente; l'assegno viene infatti corrisposto alle persone che non hanno diritto ad una pensione di vecchiaia o d'invalidità d'importo almeno pari a quello dell'assegno.
paragrafo 5
Tutto ciò fa risultare la poca importanza da attribuirsi alla denominazione dell'assegno per minorati adulti. Creando questo assegno, la legge francese 13 luglio 1971 ha istituito un regime di previdenza sociale in favore dei minorati, cui ha attribuito un diritto legalmente riconosciuto all'ottenimento dell'assegno stesso. In conformità alla giurisprudenza della Corte, si deve pertanto concludere che detta legge rientra nella sfera d'applicazione «ratione materiae» del regolamento n. 1408/71.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 2) Sulla seconda questione
paragrafo 1
A norma dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1408/71, il termine «familiare» designa
paragrafo 2
«qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, … dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate …; tuttavia se tali legislazioni considerano familiare … soltanto una persona convivente col lavoratore stesso, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del lavoratore.»
paragrafo 3
Se ci si attenesse strettamente al testo della legge francese, che nella fattispecie è la legislazione cui rimanda l'articolo testé citato, si dovrebbe in effetti constatare che Bernardo Inzirillo, avendo compiuto 20 anni d'età, non è più familiare di un lavoratore, di modo che la parità di trattamento con i cittadini dello Stato di residenza, garantita dall'art. 3 del regolamento n. 14.08/71, è venuta meno col compimento dei 20 anni, cioè col raggiungimento d'un'età a partire dalla quale l'interessato può beneficiare dell'assegno per minorati adulti.
paragrafo 4
Una simile situazione sarebbe tuttavia non solo iniqua sul piano sociale, ma altresì insoddisfacente dal punto di vista del diritto comunitario.
paragrafo 5
Risulta dimostrato che Bernardo Inzirillo è a carico del padre, lavoratore migrante residente in Francia. Di conseguenza egli ha, in forza dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68, il diritto di risiedere in tale paese — o meglio di stabilirvisi insieme col padre — indipendentemente dalla sua età.
paragrafo 6
Ora, tenuto conto dello stretto legame che l'art. 51 del trattato CEE instaura fra la previdenza sociale e la libera circolazione dei lavoratori e visto lo scopo perseguito dalle norme di coordinamento contenute nel regolamento n. 1408/71, relativo alla libera circolazione, non si può presumere che il legislatore comunitario, adottando la definizione di «familiare» enunciata all'art. 1, lett. f), del suddetto regolamento, abbia voluto gli effetti che tale norma provocherebbe nel caso di specie a causa della legislazione nazionale cui si fa riferimento. Il quinto «considerando» del regolamento n. 1408/71 dimostra, al contrario, che l'intenzione del legislatore era quella di garantire parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali nell'ambito della Comunità a tutti i cittadini degli Stati membri che, sia direttamente in quanto lavoratori, sia indirettamente in quanto aventi diritto di stabilirsi con un lavoratore, esercitino quel diritto di libera circolazione all'interno della Comunità che è loro riconosciuto dal trattato CEE.
paragrafo 7
La conferma di tale conclusione viene dalla giurisprudenza della Corte di giustizia la quale, nella sua sentenza 17 giugno 1975 (causa 7-75, Racc. 1975, pag. 690) ha affermato che, qualora un ragazzo minorato non possa, a causa della sua menomazione, divenire lui stesso un lavoratore, la parità di trattamento, spettantegli in quanto membro della famiglia d'un lavoratore, non viene meno per l'applicazione del regolamento n. 1408/71 neppure con il raggiungimento della maggiore età. Le considerazioni che hanno portato a questa sentenza sono esattamente quelle che si incontrano nel quinto «considerando» del regolamento n. 1408/71 e che si ricollegano al principio della libera circolazione dei lavoratori migranti.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle Comunità europee › 3) Sulla terza questione
paragrafo 1
La legge francese sugli assegni per minorati adulti non è stata concepita espressamente a favore dei lavoratori in quanto tali; essa reca vantaggio a tutti i cittadini e non fa dipendere l'attribuzione del diritto dall'assicurazione sociale del lavoratore, bensì dalla residenza del beneficiario. Essa attribuisce pertanto ai minorati un diritto individuale che permette loro di fruire, a titolo personale, della previdenza sociale. Potrebbe quindi essere necessario accertare se il requisito della nazionalità, contemplato dalla legge francese, sia opponibile ad un «familiare» d'un lavoratore migrante il quale non sia in grado di far valere un proprio diritto alla libera circolazione, ma soltanto un diritto derivante dalla qualità di lavoratore migrante del padre.
paragrafo 2
Ora, in base alle considerazioni sopra svolte, si può affermare che, da una parte, la legge francese in esame rientra nel settore della previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71 e che, dall'altra parte, il predetto regolamento si applica a Bernardo Inzirillo in quanto familiare di un lavoratore migrante. Il principio della parità di trattamento enunciato all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 imponendo che i familiari d'un lavoratore siano ammessi al godimento dei vantaggi accordati dalla legge di qualsiasi Stato membro, a parità di condizioni con i cittadini di tale Stato, è inevitabile concludere che il requisito della nazionalità non può essere opposto a Bernardo Inzirillo per rifiutargli l'assegno spettante ai minorati adulti, come, del resto, non può essergli opposta la mancanza d'una convenzione di reciprocità fra Italia e Francia.
paragrafo 3
Sulla base di queste osservazioni, la Commissione ritiene che la questione sottoposta alla Corte andrebbe risolta come segue:
paragrafo 4
«Il regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso
a) ch'esso comprende un regime legislativo nazionale che contempli il diritto legalmente tutelato agli assegni per minorati;
b) che le sue norme, situandosi nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri, devono garantire sia ai lavoratori sia ai loro familiari che, in forza del loro diritto alla libera circolazione, risiedono sul territorio di uno Stato membro, la parità di trattamento con i cittadini di tale Stato per quanto riguarda le leggi nazionali rientranti nella sfera d'applicazione di detto regolamento;
c) che di conseguenza il figlio minorato di un lavoratore migrante non può essere posto in condizioni di svantaggio rispetto ai cittadini dello Stato di residenza per il solo fatto di non possedere la cittadinanza di quest'ultimo».
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement di Lione e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 17 novembre 1976.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 7 dicembre 1976.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 2
2/3 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia vertente sul rifiuto, da parte della Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement di Lione di corrispondere ad un minorato adulto, cittadino italiano, residente in Francia col padre ivi occupato come lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71, l'assegno per minorati adulti istituito dagli artt. 7 e 8 della legge francese 13 luglio 1971, n. 71-563. L'assegno è stato negato per il motivo che detta legge lo riserva ai cittadini francesi.
paragrafo 4
5/6 Per risolvere la questione, è opportuno definire anzitutto l'ambito d'applicazione materiale del regolamento n. 1408/71 rispetto alle norme di diritto nazionale che contemplano l'assegno di cui trattasi. Questa Corte, benché quando statuisce a norma dell'art. 177 del trattato CEE non sia competente a qualificare le norme di diritto nazionale rispetto ad una norma comunitaria, può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione relativi al diritto comunitario che possono essergli utili nel valutare gli effetti di dette disposizioni.
paragrafo 5
7/9 Nella sentenza 13 novembre 1974 (causa 39-74, Racc. 1974, pag. 1251), questa Corte ha affermato che «la legislazione nazionale che contempli un diritto soggettivo all'assegno per minorati rientra, rispetto alle persone cui si riferisce il regolamento n. 3, nel campo della previdenza sociale ai sensi dell'art. 51 del trattato e delle norme comunitarie adottate per la sua attuazione». Dato che il regolamento n. 3 è stato sostituito dal regolamento del Consiglio n. 1408/71, la stessa cosa vale per le norme di questo ultimo regolamento che ne determinano l'ambito di applicazione materiale. Ne consegue che un regime nazionale di assegni per minorati, del genere di quello di cui trattasi, che attribuisce un diritto soggettivo a detti assegni rientra, rispetto alle persone cui si riferisce il regolamento n. 1408/71, nel campo della previdenza sociale ai sensi dell'art. 51 del trattato.
paragrafo 7
11/12 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che questo si applica «ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri…, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti». Se è vero che l'art. 1, lett. f), di detto regolamento si richiama, per la determinazione dei «familiari» del lavoratore, alla legislazione nazionale secondo la quale le prestazioni vengono corrisposte, non è men vero che detto richiamo va interpretato facendo salvi i principi di diritto comunitario sui quali il regolamento n. 1408/71 è basato.
paragrafo 8
13/14 A termini del quinto considerando della motivazione, le norme di detto regolamento «s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza». A tale scopo, l'art. 3, n. 1, il quale sancisce il principio fondamentale della parità di trattamento, dispone che «Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
paragrafo 9
15/17 La nozione di familiare di un lavoratore comprende senza dubbio — come ammette la stessa legislazione da cui dipende nella fattispecie la prestazione di cui è causa — il minore a carico dei genitori. Per quanto riguarda in particolare il figlio minorato che possieda fin dalla minore età i requisiti per fruire, in quanto familiare del lavoratore, degli assegni per minorati, la parità di trattamento imposta dall'art. 3, n. 1, sopra citato non può aver fine al termine della minore età, ove l'interessato, a causa della minorazione, sia nell'impossibilità di acquistare a sua volta lo status di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71. In un caso del genere, il lavoratore desideroso di garantire a suo figlio la continuità degli assegni resi necessari dalla minorazione, sarebbe indotto a non rimanere nello Stato membro in cui si è stabilito ed ha trovato lavoro, il che sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dal principio della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, in vista, fra l'altro, del diritto, attribuito in forza di questo principio al lavoratore ed ai suoi familiari, di restare nel territorio dello Stato membro in cui il lavoratore ha occupato un posto, alle condizioni stabilite dal regolamento della Commissione 29 giugno 1970 n. 1251 (GU 1970, n. L 142, pag. 24).
paragrafo 10
18/20 L'obbligo di garantire al figlio minorato adulto di detto lavoratore la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato di residenza è del resto contemplato da altre disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione dei lavoratori. L'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 19 ottobre 1968, n. 1612 (GU 1968, n. L 257, pag. 2) riconosce infatti il diritto di stabilirsi col lavoratore cittadino di uno Stato membro, occupato nel territorio di un altro Stato membro, non solo ai discendenti del lavoratore stesso che abbiano meno di ventun anni, bensì in via generale ai discendenti che siano «a suo carico». Lo stesso regolamento stabilisce, all'art. 7, n. 2, che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, nel territorio degli altri Stati membri, «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
punto 1
Con sentenza 26 maggio 1976, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 1976, la Corte di cassazione francese ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, delle questioni relative all'interpretazione del regolamento n. 1408/71, in materia di assegno ai minorati adulti.
punto 4
La Corte di cassazione chiede se, a norma del regolamento n. 1408/71, «un minorato adulto italiano che non ha mai lavorato in Francia debba fruire dell'assegno per minorati adulti, istituito dalla legge 13 luglio 1971 a favore dei soli cittadini francesi residenti in Francia, qualora vi risieda e suo padre, lavoratore migrante italiano, vi sia occupato».
punto 10
Si deve poi stabilire se il minorato adulto che si trovi nella situazione indicata dal giudice nazionale, sia una persona cui detto regolamento si riferisce.
punto 21
Nella prospettiva della parità di trattamento perseguita dal regolamento n. 1612/68 e tenuto conto del complesso delle sue norme, l'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 2, va delimitato in modo da comprendere ogni vantaggio sociale e fiscale, connesso o meno al contratto di lavoro, del genere dell'assegno per minorati adulti corrisposto da uno Stato membro ai propri cittadini, in forza di una legge che attribuisca un diritto soggettivo all'assegno.
punto 22
La questione va quindi risolta nel senso che, in forza del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, la legislazione nazionale che contempli, in uno Stato membro, un diritto soggettivo all'assegno per minorati adulti a favore dei cittadini di detto Stato ivi residenti, vale anche nei confronti del minorato adulto, cittadino di un altro Stato membro, il quale, pur non avendo mai lavorato nello Stato cui appartiene la legislazione stessa, vi risiede a carico di suo padre, occupato nel medesimo Stato in qualità di lavoratore ai sensi del soprammenzionato regolamento.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
23/24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di cassazione francese con sentenza 26 maggio 1976, afferma per diritto:
In forza del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, la legislazione nazionale che contempli, in uno Stato membro, un diritto soggettivo all'assegno per minorati adulti a favore dei cittadini di detto Stato ivi residenti, vale anche nei confronti del minorato adulto, cittadino di un altro Stato membro, il quale, pur non avendo mai lavorato nello Stato cui appartiene la legislazione stessa, vi risiede a carico di suo padre, occupato nel medesimo Stato in qualità di lavoratore ai sensi del soprammenzionato regolamento.
Firme
Donner
Mertens de Wilmars
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 dicembre 1976.
Il cancelliere
A. van Houtte
Il presidente della prima sezione
A. M. Donner