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Sez. 2, Sentenza n. 1371 del 09/09/1970 (Rv. 347113 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA DELIBERATA CON LA PARTECIPAZIONE DI UN GIUDICE CHE NON ABBIA ASSISTITO ALLA DISCUSSIONE - NULLITA -SUSSISTENZA - SENTENZA SOTTOSCRITTA DA PARTE DI UN GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO GIUDICANTE, MA DELIBERATA DAI MAGISTRATI CHE COSTITUIVANO DETTO COLLEGIO - NULLITA - INSUSSISTENZA - ERRORE MATERIALE - CORREGGIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347113-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - SENTENZA DELIBERATA CON LA PARTECIPAZIONE DI UN GIUDICE CHE NON ABBIA ASSISTITO ALLA DISCUSSIONE - NULLITA -SUSSISTENZA - SENTENZA SOTTOSCRITTA DA PARTE DI UN GIUDICE ESTRANEO AL COLLEGIO GIUDICANTE, MA DELIBERATA DAI MAGISTRATI CHE COSTITUIVANO DETTO COLLEGIO - NULLITA - INSUSSISTENZA - ERRORE MATERIALE - CORREGGIBILITA.*

E affetta da nullita assoluta, comunque sia stata sottoscritta, la sentenza deliberata con la partecipazione di un giudice che non abbia assistito alla discussione non e, invece, nulla la sentenza che, per errore o caso fortuito, sia stata sottoscritta da un giudice estraneo al collegio giudicante, ove risulti con certezza che la decisione sia stata adottata dagli stessi magistrati che componevano il collegio all'udienza di discussione e di quella determinata causa. In tal caso si tratta di mero scambio di firme, che non puo incidere sulla validita della sentenza, in quanto la sottoscrizione del giudice estraneo al collegio giudicante costituisce un errore materiale, che puo essere corretto col procedimento previsto dagli artt 287, 288 cod proc civ. (V 1124, 68, mass n 332599).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)