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Sez. 1, Sentenza n. 11187 del 12/11/1993 (Rv. 484302 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità | Offerta di un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Vendita immobiliare - Sospensione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484302-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del giudice di sospendere la vendita immobiliare, ex art. 108 comma terzo legge fall., quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, e di continuare il procedimento in atto ad un diverso prezzo base ovvero di iniziare un nuovo procedimento di vendita, anche di tipo differente, può essere esercitato, pure nelle vendite immobiliari senza incanto, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)