Sez. L, Sentenza n. 787 del 27/02/1975 (Rv. 374152 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - COMPLESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI - UNIFICAZIONE DELLE RENDITE - FONDAMENTO - CONCORSO DI INFORTUNIO CON PREGRESSE INVALIDITA DERIVANTI DA INFORTUNI NE INDUSTRIALI NE AGRICOLI O DA FATTI ESTRANEI AL LAVORO - UNIFICAZIONE DELLE RENDITE - PREVIO ACCERTAMENTO DEL GRADO DI RIDUZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA - NECESSITA - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - COMPLESSIVA - VALUTAZIONE - CRITERI - UNIFICAZIONE DELLE RENDITE - FONDAMENTO - CONCORSO DI INFORTUNIO CON PREGRESSE INVALIDITA DERIVANTI DA INFORTUNI NE INDUSTRIALI NE AGRICOLI O DA FATTI ESTRANEI AL LAVORO - UNIFICAZIONE DELLE RENDITE - PREVIO ACCERTAMENTO DEL GRADO DI RIDUZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA - NECESSITA - CRITERI.*
Il sistema di valutazione dell'inabilita permanente complessiva, di cui all'art 80 DPR 30 giugno 1965 n 1124, risponde all'esigenza di unificazione delle rendite per inabilita omogenee, appartenenti cioe ad una stessa gestione assicurativa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; se uno o piu infortuni concorrano con preesistenti invalidita derivanti da infortuni disciplinati da una diversa gestione assicurativa o da fatti estranei al lavoro, al procedimento di unificazione si deve pervenire dopo che, attraverso la formula espressa dall'art 79, sia matematicamente individuato il grado di riduzione della attitudine dell'assicurato al lavoro causata da quello o da quegli infortuni inabilitanti che vengono in considerazione agli effetti dell'art 80, ma che risultano anche aggravati nel senso specifico di cui all'art 79.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)