Sez. 1, Sentenza n. 1223 del 05/06/1967 (Rv. 327722 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - RISOLUZIONE - IMPOSSIBILITA ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA DI CORRISPONDERE UNA QUALSIASI PERCENTUALE AI CREDITORI CHIROGRAFARI - NECESSITA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - RISOLUZIONE - IMPOSSIBILITA ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA DI CORRISPONDERE UNA QUALSIASI PERCENTUALE AI CREDITORI CHIROGRAFARI - NECESSITA.*
Se, in seguito a cause sopravvenute od anche originarie, si renda impossibile la corresponsione di una qualsiasi percentuale ai creditori chirografari, e si verifichi perfino una incidenza negativa su quelli privilegiati, il concordato preventivo -anche se stipulato mediante la cessione dei beni- vien meno alla sua naturale funzione e deve essere risolto, affinche, con la conseguente apertura del fallimento, possano essere corretti quegli eventuali errori o, comunque, assicurati migliori strumenti di liquidazione, tra i quali l'esperibilita delle revocatorie fallimentari.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)