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Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 25/03/1976 (Rv. 379750 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PREVEDIBILE INSUFFICIENZA DELLE SOMME RICAVABILI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CAUSE ORIGINARIE O SOPRAVVENUTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379750-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PREVEDIBILE INSUFFICIENZA DELLE SOMME RICAVABILI - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CAUSE ORIGINARIE O SOPRAVVENUTE - IRRILEVANZA.*

Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, salvo che espressamente contenga un patto di immediata e totale liberazione del debitore, deve essere risolto per inadempimento, con la conseguente apertura della procedura fallimentare, qualora, ancorche prima della conclusione della liquidazione dei beni, emerga, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, che il concordato medesimo sia venuto meno alla sua funzione, per essere ragionevolmente prevedibile che le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti non possano essere sufficienti a soddisfare, nemmeno in minima parte, i creditori chirografari, o, a maggior ragione, a soddisfare integralmente i creditori privilegiati; cio puo verificarsi tanto per cause originarie, quale, ad esempio, l'erronea valutazione dei beni ceduti, anche se non imputabile al debitore, al momento della omologazione del concordato preventivo, quanto per cause sopravvenute, quale, ad esempio, il deteriorarsi della situazione di mercato rispetto all'indicato momento. (V 1223/67, mass n 327722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)