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Sez. 1, Sentenza n. 5790 del 03/11/1981 (Rv. 416506 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PREVEDIBILE INSUFFICIENZA DELLE SOMME RICAVABILI DALLA VENDITA DEI BENI CEDUTI - RISOLUZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416506-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI - PREVEDIBILE INSUFFICIENZA DELLE SOMME RICAVABILI DALLA VENDITA DEI BENI CEDUTI - RISOLUZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, salvo che espressamente contenga un patto di immediata e totale liberazione del debitore, deve essere risolto per inadempimento, con la conseguente apertura della procedura fallimentare, qualora, ancorché prima della liquidazione dei beni, emerga, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, che il concordato medesimo sia venuto meno alla sua funzione, per essere ragionevolmente prevedibile che le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti non possano essere sufficienti, per cause originarie o sopravvenute, a soddisfare, nemmeno in minima parte, i creditori chirografari o, a maggior ragione, a soddisfare integralmente i creditori privilegiati. (V 1223/67, mass n 327722; (Conf 1073/76, mass n 379750).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)