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Sez. L, Sentenza n. 484 del 19/01/1984 (Rv. 432718 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ACCORDO TRANSATTIVO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - ISTANZA DELLE PARTI DIRETTA ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432718-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ACCORDO TRANSATTIVO SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - ISTANZA DELLE PARTI DIRETTA ALLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora, dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, la controversia sia definita con accordo transattivo ed il relativo documento negoziale venga depositato in cancelleria, con istanza di entrambe le parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la suprema Corte, pur non essendo intervenuta una formale rinuncia, deve emettere tale declaratoria, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. (V 3267/82, mass n 421225; (V 1420/80, mass n 404964; (V 4661/79, mass n 401203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)