Sez. L, Sentenza n. 4661 del 10/08/1979 (Rv. 401203 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - CONDIZIONI.*
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata anche in Cassazione e pure di ufficio, tutte le volte che, indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese o delle eccezioni, risulti acquisito in causa che, per fatto sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso, non sussiste piu contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio e quindi non vi e piu la necessita di affermare in ordine ad esso la concreta volonta della legge. (Conf 2280/73, mass n 365568; (Conf 1809/75, mass n 375465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)