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Sez. L, Sentenza n. 1420 del 03/03/1980 (Rv. 404964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INTERESSE AL RICORSO - INTENZIONE DI ESTINGUERE IL GIUDIZIO MANIFESTATA DALLE PARTI PERSONALMENTE CON ACCORDO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - NECESSITA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INTERESSE AL RICORSO - INTENZIONE DI ESTINGUERE IL GIUDIZIO MANIFESTATA DALLE PARTI PERSONALMENTE CON ACCORDO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - NECESSITA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*

Qualora successivamente al ricorso per Cassazione proposto con le forme ed in conformita dei requisiti di cui agli artt 365 e 366 cod proc civ e nei termini di cui agli artt 325 e 327 stesso codice, sia intervenuto fra le parti un accordo, sottoscritto dalle parti personalmente, nel quale si dichiari l'intenzione di estinguere il giudizio di Cassazione e di non avere nulla piu da pretendere reciprocamente, la Corte di Cassazione, prendendo atto che per la sopravvenuta situazione e venuta meno la posizione di contrasto delle parti, deve dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere e non l'inammissibilita del ricorso. (V 1598/77, mass n 385306; (V 1834/76, mass n 380623).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)