Sez. L, Sentenza n. 3267 del 27/05/1982 (Rv. 421225 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE PER INTERVENUTO ACCORDO TRANSATTIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E RELATIVA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE PER INTERVENUTO ACCORDO TRANSATTIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E RELATIVA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA.*
Qualora, dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, la controversia sia definita con accordo transattivo, ed il relativo documento negoziale venga depositato in cancelleria, la suprema Corte deve rilevare, anche d'ufficio, il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, e dichiarare la cessazione della materia del contendere. (V 1420/80, mass n 404964; (V 4661/79, mass n 401203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)