Sez. 3, Sentenza n. 3532 del 24/10/1975 (Rv. 377718 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ACQUIRENTE DI IMMOBILE PIGNORATO - INSUSSISTENZA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - DEDUZIONE DI VIZI DELL'ESECUZIONE - PRECLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ACQUIRENTE DI IMMOBILE PIGNORATO - INSUSSISTENZA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - DEDUZIONE DI VIZI DELL'ESECUZIONE - PRECLUSIONE.*
Il terzo, il quale, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace, se non contesta la validita del pignoramento, alla norma dell'art 2913 cod civ, la quale nega ogni protezione agli interessi di esso acquirente sol che si trovino in conflitto con quelli dei creditori presenti nel processo esecutivo: cosicche egli non e legittimato a proporre opposizione agli Atti esecutivi. Ove, invece, eccependo la nullita del pignoramento, negando conseguentemente l'applicabilita nei suoi confronti della norma anzidetta e sostenendo l'efficacia del suo acquisto nei confronti dei creditori, egli chieda la separazione del suo bene, neppure in tal caso egli, come terzo opponente ai sensi dell'art 619 cod proc civ, puo dedurre a fondamento della sua opposizione i vizi della procedura esecutiva: egli non ha, infatti, altro interesse fuorche quello di tutelare il suo diritto reale sul bene assoggettato all'esecuzione, diritto che, ove dimostrato, e riconosciuto efficace nei confronti dei creditori, deve essere dichiarato prescindendo dalla regolarita o meno degli Atti di esecuzione. Dal che consegue che in nessun caso il terzo acquirente del bene pignorato puo essere legittimato a proporre opposizione agli Atti esecutivi, e che, ove egli abbia proposto tale opposizione, questa e inammissibile. (V 1720/70, mass n 347655; 559/69, mass n 338742; (V 373/67, mass n 326275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)