Sez. 3, Sentenza n. 559 del 18/02/1969 (Rv. 338742 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ACQUIRENTE DEL BENE DOPO LA TRASCRIZIONE DEL SUO PIGNORAMENTO- LEGITTIMAZIONE ALLA OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ACQUIRENTE DEL BENE DOPO LA TRASCRIZIONE DEL SUO PIGNORAMENTO- LEGITTIMAZIONE ALLA OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INSUSSISTENZA.*
Colui che, in pendenza dell'esecuzione forzata, e dopo la trascrizione del pignoramento, ha acquistato a titolo particolare il bene pignorato, viene a trovarsi sostanzialmente assoggettato ad espropriazione per debito altrui e poiche l'art.2913 cod.civ. nega ogni protezione agli interessi dell'acquirente, sol che si trovino in conflitto con quelli dei creditori presenti nel processo esecutivo, all'acquirente non puo riconoscersi alcun potere di impugnativa degli Atti compiuti in detto processo dai creditori o su loro istanza. Il terzo acquirente del bene pignorato non e, pertanto, legittimato a proporre opposizione agli Atti esecutivi (nella specie, all'ordinanza di assegnazione e al decreto di trasferimento del bene pignorato)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)