Sez. 3, Sentenza n. 16799 del 20/06/2008 (Rv. 603818 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Procedimento esecutivo - Struttura - Successione di fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti - Impugnabilità immediata e diretta di tali provvedimenti - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il procedimento esecutivo é strutturato come una successione di subprocedimenti, ossia di fasi autonome, strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali é immediatamente e direttamente impugnabile solo se é attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti del medesimo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che l'ordinanza impugnabile era - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito - non già quella fissata dal G.E. per la comparizione delle parti per pronunciarsi sull'istanza di assegnazione del bene proposta, bensì quella successiva di accoglimento di detta istanza, provvedimento quest'ultimo, a differenza del primo, lesivo degli interessi della ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)