Sez. 1, Sentenza n. 20 del 04/01/1978 (Rv. 389302 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*
Il pagamento di contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'INPS, configurando, per l'intero ammontare, adempimento di debito proprio ed esclusivo del datore di lavoro, e suscettibile, in caso di sopravvenuto fallimento del datore di lavoro medesimo, di revocatoria, ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all'art 67 del RD 16 marzo 1942 n 267, fermo ed impregiudicato restando il privilegio che assiste il correlativo credito dell'istituto, e che puo essere fatto valere in Sede di ammissione al passivo. (V 4083/76, mass n 382744; (V 454/76, mass n 379099).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)