Sez. 2, Sentenza n. 7180 del 30/05/2000 (Rv. 537039 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI | Obbligazione del direttore dei lavori - Natura e contenuto - Individuazione e correzione di eventuali carenze progettuali ostative alla buona riuscita del lavoro - Obbligazioni del direttore dei lavori - Sussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI
L'obbligazione del direttore dei lavori è un'obbligazione di mezzi, tuttavia ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell'opera al progetto, giacché il direttore dei lavori, come l'appaltatore (e a maggior titolo, attesa la sua preparazione tecnica), è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono quella "buona riuscita" del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi: (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata coibentazione dei pilastri di un edificio, con conseguente condensazione di umidità all'interno degli appartamenti, benché tale accorgimento, non fosse previsto dal progetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)