diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2499 del 08/04/1983 (Rv. 427363 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NORME REGOLAMENTARI CONTENENTI PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DI COSE DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE AD AGIRE CONTRO TALI VIOLAZIONI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (DESTINAZIONE DI UN LOCALE A PIANO TERRA A FRIGGITORIA).*
Stato
decisa il 1983-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427363-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NORME REGOLAMENTARI CONTENENTI PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DI COSE DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE AD AGIRE CONTRO TALI VIOLAZIONI - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE (DESTINAZIONE DI UN LOCALE A PIANO TERRA A FRIGGITORIA).*

Ai sensi dell'art. 1131 in relazione all'art. 1130 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato a far valere in giudizio le norme regolamentari anche quando esse dettino prescrizioni che si riferiscano all'uso di cose di proprietà individuale, sempre che incidano sulla disciplina e sui rapporti relativi alle cose comuni, cosicché la violazione di dette prescrizioni si risolva in un uso della cosa di proprietà individuale che si rifletta sulle cose comuni, ponendo in essere un uso abnorme delle stesse. (nella specie, nei locali a piano terreno di un condominio, contro il divieto contenuto nel regolamento condominiale, era stata installata una friggitoria, con propagazione di odori molesti per scale, androni e cortili). (V 2915/79, mass n 399244; (V 750/73, mass n 362984).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)