Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271257 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Stupefacenti - Condanna - Espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 - Presupposti per l'applicazione - Accertamento della pericolosità sociale - Esame della condizione familiare dell'imputato - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che aveva valutato preminente l'esigenza di tutelare la popolazione dal pericolo derivante dalla presenza di un soggetto dedito a gravi attività criminose sul diritto al mantenimento del rapporto coniugale e genitoriale con la moglie italiana ed il figlio minore, suscettibile di proseguire anche all'estero).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)